Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Chiarimenti – Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 26 del 15 ottobre 2020
Come noto, si applica l’aliquota IVA del 5% alle cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale (a titolo esemplificativo mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, ecc.), inserite nella tabella A, parte II-bis, allegata al DPR n. 633/1972.
Per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le suddette cessioni di beni, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti (art. 124, D.L. n. 34/2020, il cd. decreto “Rilancio”, convertito dalla L.n.77/2020, vedi ns. Fisco news n. 64/2020).
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 26 del 15 ottobre 2020, recante:” Chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 124 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» – Risposte a quesiti.”.
Con la circolare in esame l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla definizione di alcuni prodotti a cui si applica l’”aliquota zero”.
Di seguito si riportano solo alcuni chiarimenti, rinviando per un esame completo al testo della circolare al seguente link:
Definizione di “detergenti disinfettanti per mani”
Con la dizione “detergenti disinfettanti per mani” il legislatore ha voluto riferirsi ai soli prodotti che hanno “potere disinfettante”, escludendo quelli che si limitano alla rimozione dello sporco. Per rientrare nell’agevolazione, i detergenti devono possedere un’azione “virucida, battericida o fungicida”, che può essere ottenuta grazie all’utilizzo di biocidi o presidi medico chirurgici, autorizzati dal Ministero della Salute o dall’ISS.
Definizione di “mascherine”
Possono fruire dell’aliquota “zero” sino a fine anno (5% dal 1° gennaio 2021) le mascherine chirurgiche e quelle Ffp2 e Ffp3 (ivi comprese quelle riutilizzabili con la possibilità di sostituzione del filtro). Sono comprese anche le mascherine chirurgiche “autorizzate in deroga” dall’Istituto Superiore della Sanità e dall’INAIL ai sensi dell’art. 15, commi 2 e 3, D.L. n. 18/2020. In forza di tale procedura straordinaria, adottata per agevolare il reperimento di beni ritenuti indispensabili per il contrasto alla diffusione della pandemia, il produttore è tenuto ad inviare all’ISS (o all’INAIL) un’autocertificazione nella quale vengono attestate le caratteristiche del prodotto e il rispetto dei requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa vigente.
Definizione di «Perossido al 3 per cento in litri»
Sono agevolati i PMC e i biocidi a base di perossido di idrogeno al 3 per cento (i.e. cosiddetta “acqua ossigenata”). La formulazione della norma, infatti, non consente di ammettere altre tipologie di disinfettanti. Il perossido al 3 per cento in litri peraltro figura anche nell’elenco allegato alla decisione UE 2020/491 del 3 aprile 2020. In merito alla dimensione della confezione, risultano agevolabili anche confezioni inferiori al litro. Ai fini dell’importazione, l’ADM ha classificato tale prodotto alla voce doganale ex 28470000 “Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea”, indipendentemente dal tipo di concentrazione. Resta inteso che, nell’ambito di tale voce doganale, potranno beneficiare del trattamento agevolato in commento solo i prodotti con perossido al 3 per cento, indipendentemente dal formato della confezione. Ad ogni buon fine si ricorda che prima dell’entrata in vigore dell’articolo 124, il perossido di idrogeno (acqua ossigenata) soluzione 3 per cento non era più compreso tra i prodotti che, in base alla Farmacopea Ufficiale, XII edizione, Tabella n. 2, le farmacie devono obbligatoriamente avere «nei quantitativi ritenuti sufficienti al regolare espletamento del servizio». La relativa cessione pertanto era soggetta all’aliquota IVA nella misura del 22 per cento anziché del 10 per cento con conseguente superamento della risoluzione n. 23/E del 27 febbraio 2015.
Articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie
La “finalità sanitaria”, richiesta anche relativamente agli articoli di abbigliamento protettivo (es. guanti in nitrile) per beneficiare dell’agevolazione, sussiste qualora i beni possiedano le caratteristiche tecniche idonee a garantire il contrasto alla diffusione del virus, indipendentemente dal fatto che il soggetto che ne fa uso operi in ambito sanitario o sia impiegato in settori diversi (grande distribuzione, scuola, ecc.).
Prodotti utilizzati per mitigare l’impatto della pandemia non espressamente menzionati nell’elenco di cui all’art. 124
Quello dell’articolo 124, comma 1, è un elenco tassativo e, pertanto, il regime IVA previsto dal successivo comma 2 dello stesso articolo non può essere applicato a beni diversi da quelli espressamente individuati.
Beni accessori e pezzi di ricambio
E’ riconosciuta la possibilità di applicare l’esenzione con diritto alla detrazione e, in seguito, aliquota del 5% anche alle operazioni accessorie alla cessione dei beni in esame, come nel caso del trasporto, della posa in opera, dell’imballaggio, del confezionamento o della fornitura di recipienti o contenitori. Tuttavia, con riferimento ai pezzi di ricambio, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’accessorietà andrà valutata “caso per caso”.
Compilazione Comunicazione delle liquidazioni IVA periodiche e della Dichiarazione IVA annuale
Le operazioni relative ai beni elencati nell’articolo 124, comma 1, vanno riportate nella Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA secondo le modalità di seguito descritte: 1. l cedente indica l’ammontare delle cessioni nel rigo VP2; 2. il cessionario indica l’ammontare degli acquisti nel rigo VP3. Per quanto riguarda, invece, le modalità di compilazione della dichiarazione IVA 2021, con riferimento alle predette operazioni, verranno fornite le opportune indicazioni nelle relative istruzioni da approvare entro il 15 gennaio 2021.
20/10/20