Superbonus 110%: proroga per condomini e persone fisiche proprietarie di interi edifici da due a quattro unità immobiliari
Sulla Gazzetta ufficiale n. 108 del 7 maggio 2021 è stato pubblicato il decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021, recante:” Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”.
Come noto, è previsto un incremento al 110% della aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, con la possibilità di fruire della detrazione in 5 rate di pari importo (il cd. superbonus 110%).
Con il decreto-legge in esame il superbonus del 110% è stato ulteriormente prorogato per i condomini e per le persone fisiche uniche proprietarie di edifici composti da due a quattro unità immobiliari (art. 1, comma 3, D.L. n. 59/2021).
Di seguito si analizzano le modifiche apportate dal provvedimento in esame all’art. 119, co. 3-bis e 8-bis, D.L. n. 34/2020, il cd. decreto “Rilancio” convertito dalla L. n. 77/2020.
Interventi effettuati dai condomini
Per gli interventi effettuati dai condomini, siano essi volti alla riqualificazione energetica o alla riduzione del rischio sismico degli edifici, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a prescindere dallo stato di completamento degli interventi.
Precedentemente alla modifica introdotta dal decreto-legge in esame, per i condomini il termine finale di sostenimento delle spese era fissato al 30 giugno 2022 e soltanto nel caso in cui in detta data gli interventi fossero realizzati per almeno il 60% dell’intervento complessivo il termine poteva slittare al 31 dicembre 2022.
Interventi effettuati da un unico proprietario persona fisica o in comproprietà da più persone fisiche pro indiviso su immobili composti da 2 a 4 unità immobiliari
Per gli immobili composti da 2 a 4 unità immobiliari posseduti da un unico proprietario persona fisica o in comproprietà da più persone fisiche pro indiviso, al fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nel caso in cui alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Se l’edificio interamente posseduto da un’unica persona fisica o da più persone fisiche in comproprietà pro indiviso, è composto da 5 o più unità immobiliari distintamente accatastate, per le spese sostenute per gli interventi agevolati effettuati sulle sue parti comuni continua a non spettare il superbonus del 110%.
Per le spese sostenute per interventi agevolati volti alla riqualificazione energetica, effettuati da istituti autonomi case popolari (IACP) ed “enti equivalenti”, il termine finale di sostenimento delle spese è differito al 30 giugno 2023, anziché il 31 dicembre 2022, con riguardo alle spese che concernono la generalità degli interventi agevolati.
Le suddette proroghe non riguardano, tuttavia, gli edifici unifamiliari, le unità immobiliari di edifici plurifamiliari e gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari (appartamenti) nei condomini per i quali l’agevolazione del 110% continua a competere per le spese relative agli interventi agevolati sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (art. 119, commi 1 e 4, D.L. n. 34/2020).
Le suddette disposizioni sono soggette alla procedura di notifica ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e le agevolazioni sono concesse previa autorizzazione della Commissione europea.
L’opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo” è possibile soltanto per le spese sostenute nel biennio 2020/2021 e, per quelle agevolate con il superbonus al 110%, anche nel 2022.
13/05/21