• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Linkedin

Versamento dei maggiori acconti IRES e IRAP: istituiti i codici tributo

Come noto, la legge di bilancio 2025 (art. 20, L. n. 207/2024) ha introdotto un importante intervento in materia fiscale, rivolto al differimento della deducibilità di alcune componenti negative di reddito ai fini della determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP.

In particolare, è previsto che la deducibilità di determinati costi, inizialmente prevista per specifici periodi d’imposta, viene posticipata a esercizi successivi, individuati dalla stessa disposizione.

Il legislatore ha, inoltre, previsto l’impatto di tale differimento sulla determinazione degli acconti relativi ai periodi d’imposta interessati.

Per la parte dei maggiori acconti dovuti in conseguenza del differimento delle deduzioni, relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e a quello successivo, non si applicano le disposizioni dell’art. 17, D. lgs n.241/997 (in materia di versamenti e compensazioni) né dell’art. 4, co. 3, D.L.n.69/1989 convertito dalla L. 154/1989, in base al quale le eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi possono essere computate in diminuzione, distintamente per ciascuna imposta, anche dall'ammontare della prima rata dell'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo e, per il residuo, da quello della seconda rata.

Per agevolare il corretto versamento degli importi relativi ai suddetti maggiori acconti, l’Agenzia delle entrate ha istituito i seguenti codici tributo da utilizzare nel modello F24:

 

2007 – “Maggior acconto I rata IRES – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”;

2008 – “Maggior acconto II rata IRES o maggior acconto in unica soluzione IRES – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”;

3881 – “Maggior acconto I rata IRAP – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”;

3882 – “Maggior acconto II rata IRAP o maggior acconto in unica soluzione IRAP – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

 

I codici 2007 e 2008 devono essere indicati nella sezione “Erario”, riportando gli importi nella colonna “importi a debito versati” e l’anno d’imposta di riferimento nel formato “AAAA”.

I codici 3881 e 3882 vanno inseriti nella sezione “Regioni”, insieme al codice della regione (reperibile nella “Tabella T0” disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate), anch’essi con l’anno d’imposta nel formato “AAAA”.

In caso di versamento rateale, i campi “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” (per Ires) e “rateazione/mese rif.” (per Irap) devono essere valorizzati con il formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata e “RR” il totale delle rate. Se il pagamento avviene in un’unica soluzione, tali campi devono essere compilati con “0101”. 

 

(Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 38 del 6 giugno 2025)


12/06/25