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Canone unico patrimoniale – Comune di Milano

Si ricorda che a decorrere dall’anno 2021, è stato istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (il c.d. "canone unico", ex art. 1, co. 816 – 847, L. 160/2019), che sostituisce:

  • la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
  • il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
  • l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
  • il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;
  • il canone di cui all'art. 27, co. 7 e 8, D. Lgs. n. 28571992, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.

Il consiglio comunale di Milano con la deliberazione n. 6 del 30 gennaio 2023 ha approvato le nuove componenti tariffarie, tipologiche e i coefficienti moltiplicatori del canone che sono entrati in vigore a decorrere dal 1° aprile 2023.

Il consiglio comunale di Milano con la delibera n. 1888/2023 ha approvato le modifiche al regolamento del suddetto canone unico patrimoniale e canone concessione mercati e ha approvato il nuovo elenco di classificazione viaria.

Le modifiche, di seguito illustrate, entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2024.

In particolare, il nuovo regolamento:

  • aggiorna l’elenco delle classificazioni viarie e i relativi valori OMI in coerenza con le attuali n. 41 microzone, essendo superate e non più esistenti le n. 55, sulle quali è basata la vigente tariffa del canone unico. A tale proposito, si segnala che l’Agenzia delle entrate nel corso del 2014 ha effettuato la revisione generale degli ambiti territoriali (zone OMI) entro cui sono definite le quotazioni degli immobili;
  • ridefinisce i valori dei coefficienti viari;
  • introduce una specifica disciplina, finora assente, per le occupazioni di suolo pubblico correlate ad eventi o iniziative promozionali e commerciali non inseriti in palinsesti o calendari tematici;
  • innalza l’importo minimo del canone dovuto su base annua suscettibile di rateazione, relativo a concessioni e autorizzazioni permanenti, a euro 5.000,00;
  • considerata la specificità dell’occupazione suolo per plateatici di pubblici esercizi non più soggetta dal 31 marzo 2022 ad esenzione di pagamento del canone, introduce in via sperimentale la riduzione del 50% delle occupazioni permanenti effettuate dal secondo semestre per occupazioni suolo per plateatici per il solo primo anno di occupazione;
  • stabilisce che per le occupazioni di aree e spazi destinati a mercati settimanali scoperti che dopo l’utilizzo di suolo pubblico eseguito dal commerciante tornano nella libera disponibilità del pubblico, la tariffa di base giornaliera è pari a euro 2,00: per le altre occupazioni la tariffa di base annuale è pari a euro 70,00.

Relativamente all’Allegato C al regolamento sul canone unico “Componenti tariffarie, tipologiche e coefficienti moltiplicatori del canone (allegato n. 2 alla deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 30 gennaio 2023), il Consiglio comunale ha approvato un abbattimento dei coefficienti viari di cui all’Allegato 2 pari al 31% per l’anno 2024; pari al 19% dall’anno 2025:

Inoltre, sono state approvate le seguenti modificazioni all’Allegato C sopra citato:

  • al punto A) denominato “Coefficienti per occupazioni suolo a carattere permanente” modificare il coefficiente tipologico per la tipologia denominata “Occupazioni con edicole-chioschi e con posteggi di vendita isolati” da 1.20 a 0.92 per chioschi e posteggi di vendita isolati– da 1.00 a 0,68 per edicole;
  • al punto B) denominato “Coefficienti per occupazioni suolo a carattere temporaneo”: introdurre un coefficiente moltiplicatore unico pari a 0,50 (in luogo del range 0,20- 0,80) per le occupazioni dichiarate di interesse civico da parte della Giunta;
  • in fondo alla tabella, inserire una nuova tipologia di occupazione a carattere temporaneo denominata “Occupazioni per eventi/iniziative commerciali/promozionali non inseriti in palinsesti o calendari tematici promossi dal Comune” con coefficiente moltiplicatore pari a 2,5;
  • al punto F) denominato “Coefficienti moltiplicatori per la proiezione su suolo pubblico o soggetto ad uso e servitù di pubblico passaggio, dell’esposizione pubblicitaria temporanea” modificare il coefficiente tipologico per la tipologia di diffusione pubblicitaria a carattere temporaneo denominata “Diffusione pubblicitaria con striscioni, gonfaloni e stendardi” da 0,1 a 0,089 per l'anno 2024 e 0,075 dall'anno 2025;
  • modificare al punto G) denominato “Coefficienti per occupazioni a carattere permanente (aree mercatali)” il coefficiente moltiplicatore denominato “Posteggi mercati settimanali scoperti” da 0.365 a 1.0;
  • modificare al punto H) denominato “Coefficienti per occupazioni a carattere temporaneo (aree mercatali)” il coefficiente moltiplicatore “Posteggi mercati settimanali scoperti – genere alimentare” da 1.17 a 1.0 e “Posteggi mercati settimanali scoperti – genere non alimentare” da 1.05 a 1.0;
  • modificare al punto B il coefficiente per occupazioni per attività di trasloco e relative aree di stoccaggio materiali da 0,2 a 0,18 per l’anno 2024 e 0,15 dall’anno 2025
  • di dare atto che con successiva deliberazione la Giunta comunale potrà procedere a partire dall’annualità 2026 ad approvare modifiche alle tariffe base dei canoni intervenendo sui coefficienti moltiplicatore in un range del +/- 20% tenuto conto dell'andamento delle entrate comunali.

Per un esame completo della delibera e dei relativi allegati si rinvia ai seguenti link:

 

Delibera n. 1888/2023

All./1

All./2  classificazione viaria

All./3

Sub 1) EM 1

Sub 2) EM 1 BIS

Sub 3) EM 2 BIS

Sub 4) EM 2 SUBEMENDAMENTO


19/12/23