Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi – Istituzione codici tributo
Come noto, in sostituzione dei c.d. “super-ammortamento” e “iper-ammortamento”, la legge di bilancio 2020 ha riconosciuto un credito d'imposta alle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuino investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato (art. 1, co. 184 -197, L. n. 160/2019).
Il suddetto credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all’anno), ridotte a tre (1/3 all’anno) per i soli investimenti in beni immateriali “4.0”.
Il credito d’imposta è utilizzabile:
- nel caso degli investimenti in beni materiali “ordinari”, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni (ad esempio, in caso di bene entrato in funzione nel 2020, la prima quota del credito d’imposta sarà quindi utilizzabile a partire dal prossimo 18 gennaio 2021);
- per gli investimenti nei beni “Industria 4.0”, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.
- nel caso in cui l’interconnessione dei beni di cui all’Allegato A, L. 232/2016 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta “generale” del 6% per la parte spettante.
In ogni caso, la fruizione dell’agevolazione non è soggetta all’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emergono i crediti stessi.
Per consentire l’utilizzo in compensazione, con il mod. F24, del credito d’imposta in esame sono istituiti i seguenti codici tributo:
- “6932” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art.1, comma 188, legge n. 160/2019”;
- “6933” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art.1, comma 189, legge n. 160/2019”;
- “6934” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016- art.1, comma 190, legge n. 160/2019”.
Nuovo credito d’imposta 2021
Come noto la legge di bilancio 2021 (art.1 c. 1051 ss., L. 178/2020) ha istituito un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali che, a differenza del precedente, nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile già a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni “4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.
Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in tre quote annuali di pari importo, ma per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 spetta in un’unica quota annuale.
Per consentire l’utilizzo in compensazione, con il mod. F24, del credito d’imposta in esame sono istituiti i seguenti codici tributo:
- “6935” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art.1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”;
- “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art.1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”;
- “6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 -art.1, comma 1058, legge n. 178/2020”.
Tutti i nuovi codici tributo, sia quelli relativi alla L. 160/2019 sia alla L. 178/2020, devono essere indicati nella sezione “Erario” del modello F24 nella colonna “importi a credito compensati” e l’“anno di riferimento” va valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni.
(Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 3 del 13 gennaio 2021)
18/01/21