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GIURISPRUDENZA - Il contratto di “netting”: esclusione dall'obbligo di tenuta della scheda carburante

Con il contratto di “netting”, le imprese che gestiscono o utilizzano mezzi di trasporto si accordano con le imprese petrolifere in modo che queste stipulino con i gestori degli impianti stradali di distribuzione di carburante un contratto di somministrazione, in base al quale il gestore dell’impianto di distribuzione si impegna, verso corrispettivo, a eseguire in favore della società petrolifera cessioni periodiche o continuative, consistenti nel rifornimento di carburante alle società aderenti al sistema delle tessere magnetiche.

La Corte di Cassazione considera il contratto di “netting” una figura negoziale atipica riconducibile alla somministrazione di beni (art. 1559 c.c.).

In particolare, lo schema del contratto di “netting” è da suddividere in due operazioni distinte:

  • le somministrazioni continuative del distributore alle società petrolifere;
  • le somministrazioni dalla società petrolifera direttamente alla società che richiede la fornitura del carburante.

Nell'ambito del rapporto tra gestore e società petrolifera, il primo emette nei confronti di questa regolare fattura per le somministrazioni effettuate a favore dell’impresa beneficiaria delle forniture di carburante e la società petrolifera emette, a sua volta, fattura per le somministrazioni effettuate a favore dell’impresa utilizzatrice.

La Corte di Cassazione si è pronunciata in favore dell’esclusione dall'obbligo, attualmente abolito, di tenuta della scheda carburante nell'ipotesi di costi sostenuti nell'ambito di un contratto di “netting”. (Ordinanza delle Corte di Cassazione n. 21036 depositata il 2 ottobre 2020).


06/10/20