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Riqualificazione energetica degli edifici – Superbonus 110%: pubblicati in G.U. i decreti attuativi per i requisiti tecnici e per l’asseverazione

In merito alla riqualificazione energetica degli edifici e al superbonus 110%, sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020 sono stati pubblicati i due decreti ministeriali del 6 agosto 2020, contenenti:

1)    i requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. decreto "Requisiti").

Il decreto in esame definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, nonché gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti e gli interventi che danno diritto al superbonus del 110%, compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. Il decreto in esame è entrato in vigore il 6 ottobre 2020.

I requisiti definiti dal decreto in esame si riferiscono, in sintesi, alle seguenti tipologie di intervento:

  • interventi di riqualificazione energetica globale eseguiti su edifici esistenti o su singole unità immobiliari esistenti;
  • interventi sull'involucro di edifici esistenti o parti di edifici  esistenti;
  • interventi di installazione di collettori solari;
  • interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale  e produzione di acqua calda sanitaria;
  • installazione e messa in opera di dispositivi e sistemi di building automation.

Sono stati introdotti dei massimali di spesa per le diverse tipologie di intervento, che non riguardano più la sola spesa complessiva, ma anche la spesa unitaria al metro quadrato (o al kilowatt termico/elettrico) delle opere.

Per usufruire delle detrazioni per la riqualificazione energetica, il contribuente interessato deve:

  • depositare in Comune, nei casi previsti, la relazione tecnica di cui all’art. 8 comma 1 del D.Lgs. n. 192/2005 o un provvedimento regionale equivalente. La relazione tecnica è, comunque, obbligatoria per beneficiare del superbonus 110%;
  • l’asseverazione del tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti;
  • se la spesa è sostenuta da una persona fisica e nel caso in cui non si opti per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo, occorre effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico agevolato, dal quale risulti il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA, ovvero il codice fiscale del beneficiario del bonifico;
  • conservare le fatture e le ricevute dei bonifici;
  • trasmettere la comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori;
  • per il superbonus 110%: trasmettere all’ENEA l’asseverazione dei tecnici attestante il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

 

2) i requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. decreto "Asseverazioni").

Il decreto in esame contiene le modalità e i contenuti delle asseverazioni che i tecnici incaricati dovranno redigere ed inviare ai vari organi competenti, tra cui l’ENEA, per fruire del superbonus 110% per gli interventi di efficientamento energetico ex art. 119, co. 1, 2 e 3, D.L. n.  34/2020 convertito dalla L. n. 77/2020 (cd. decreto “Rilancio”, vedi ns. Fisco news n. 109/2020). Il decreto in esame entrerà in vigore il 20 ottobre 2020.

L’asseverazione può avere ad oggetto interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato.

L’asseverazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deve essere compilata dal tecnico abilitato sull'apposito portale informatico dell’ENEA secondo i modelli allegati al decreto (Allegato 1 per asseverare interventi conclusi; Allegato 2 per asseverare lo stato di avanzamento dei lavori).

All'asseverazione devono essere allegati i seguenti documenti:

  • copia del documento di riconoscimento;
  • polizza assicurativa (che costituisce parte integrante del documento di asseverazione).

La stampa del modello compilato, debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale, è digitalizzata e va trasmessa a ENEA attraverso l’apposito portale informatico (nel caso in cui le asseverazioni facciano riferimento a lavori conclusi, la trasmissione deve avvenire entro 90 giorni dal termine dei lavori).


09/10/20