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mento ai tempi e al luogo di lavoro. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento: a) alle colla-

borazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative

sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle parti-

colari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore (…)”.

Al riguardo, fermo restando il principio di “libertà sindacale” e le declinazioni che di esso ha dato la giurisprudenza,

va osservato che il legislatore ha inteso in più occasioni collegare determinati effetti giuridici esclusivamente agli accordi

collettivi sottoscritti da organizzazioni in possesso del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi, con

l’evidente finalità di sollecitarne l’applicazione.

Ciò avviene, a titolo esemplificativo, ai fini della fruizione di “benefici normativi e contributivi”. Ai sensi dell’art. 1,

comma 1175, L n. 296/2006, infatti, solo l’applicazione di contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o

aziendali, laddove sottoscritti, “stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente

più rappresentative sul piano nazionale” consentono, unitamente ad altre condizioni di legge, la fruizione dei citati benefici.

In relazione a quanto sopra questo dicastero ha ritenuto opportuno riepilogare, con proprie circolari del 9 novembre

2010 e del 6 marzo 2012, nonché con circolare n. 13 del 5 giugno 2012, gli indici sintomatici già indicati dalla consolidata

giurisprudenza della Corte di cassazione, cui occorre fare riferimento ai fini della verifica comparativa del grado di rappre-

sentatività in questione:

- numero complessivo dei lavoratori occupati;

- numero complessivo delle imprese associate;

- diffusione territoriale (numero di sedi presenti sul territorio e ambiti settoriali);

- numero dei contratti collettivi nazionali sottoscritti.

Sul punto, il giudice amministrativo (cfr. Tar Lazio sent. n. 08865/2014), nel confermare la legittimità delle indicazioni

fornite da questa amministrazione, ha peraltro evidenziato come l’avverbio “comparativamente” introduca un elemento di

confronto tra i predetti parametri, con la conseguenza che la maggiore rappresentatività delle organizzazioni stipulanti

accordi collettivi è desunta da una valutazione comparativa degli indici sintomatici di cui sopra. Le medesime argomenta-

zioni sono state riprese dallo stesso Tar del Lazio, sez. Terza bis, nella sentenza n. 8765/2015 nella parte in cui nuovamen-

te avalla il criterio seguito dal ministero per l’individuazione in termini comparativi della maggiore rappresentatività basato

dunque sui “tradizionali parametri quali il numero delle imprese associate, dei lavoratori occupati, la diffusione territoriale, la

partecipazione effettiva alle relazioni industriali”.

Pertanto, in linea con le osservazioni sopra formulate ed in risposta al quesito avanzato, si ritiene che l’esclusione di

cui all’art. 2, comma 2, Dlgs n. 81/2015 operi in relazione alle sole collaborazioni che trovano puntuale disciplina in accordi

sottoscritti da associazioni sindacali in possesso del maggior grado di rappresentatività determinata all’esito della valutazio-

ne comparativa degli indici summenzionati.

Di converso, l’eventuale applicazione di un diverso contratto collettivo non impedirà l’applicazione dell’art. 2 citato

cosicché, a partire dal 2016, ai rapporti di collaborazione “che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente perso-

nali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al

luogo di lavoro” ancorché disciplinati da un contratto collettivo (evidentemente privo dei requisiti in questione) – si appliche-

rà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Isi 2015 - Nuovo bando Inail per il finanziamento di iniziative

per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

L'Inail ha pubblicato il nuovo bando Isi 2015 per il finanziamento di iniziative per il miglioramento dei livelli di salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro.

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febbraio 2016

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