Ciò premesso occorre distinguere, quanto alla disciplina di riferimento, le istanze di solidarietà presentate prima e quel-
le presentate dopo l'entrata in vigore della circolare n. 28/2014, pubblicata sul sito istituzionale del Mpls in data 17 novembre
2014 e, quindi, divenuta efficace dal 18 novembre 2014.
Per quel che concerne le domande di solidarietà acquisite dalle Dtl territorialmente competenti in data antecedente al
18 novembre 2014, trova applicazione la circolare n. 20/2004.
Quest'ultima ravvisa nella cessazione dell'azienda il venire meno della finalità dell'ammortizzatore sociale in questione,
individuata nel mantenimento, anche parziale, dei livelli occupazionali dell'impresa richiedente. Prevede di conseguenza che,
in tale caso, l'azienda perda il diritto all'erogazione del contributo.
Pertanto le Dtl, qualora in fase di verifica accertassero che l'impresa richiedente il contributo di solidarietà abbia cessa-
to l'attività in corso di solidarietà, "devono individuare unicamente l'ammontare della quota di contributo spettante ai singoli
lavoratori interessati (omissis). La Dpl - Servizio ispettivo deve anche provvedere ad acquisire e a segnalare le coordinate
bancarie dei medesimi lavoratori" (cfr. pag. 10 circolare n. 20/2004).
Giova sottolineare che, benché detta circolare non suggerisca indicazioni relative all'ipotesi della devoluzione sancita
con accordo sindacale, secondo la prassi applicativa seguita nel tempo dalla scrivente Direzione generale, la quota aziendale
va comunque rimborsata qualora ne sia stata non solo concordata la devoluzione a beneficio dei lavoratori ma altresì posta in
essere l'anticipazione ai lavoratori da parte dell'azienda. Ai fini, pertanto, della corresponsione del contributo-quota azienda, va
ribadita la necessaria ricorrenza di ambedue i presupposti: anticipazione accertata dalla Dtl e devoluzione prevista dall'accordo.
Per le domande di solidarietà acquisite dalle Dtl territorialmente competenti in data successiva al 18 novembre 2014,
trova applicazione la circolare n. 28/2014.
Quest’ultima prevede espressamente quanto in precedenza applicato in via di mera prassi:
''Solo nel caso in cui l'impresa abbia già anticipato la quota spettante ai lavoratori ed eventualmente anche la propria quota,
ove nell'accordo sindacale sia prevista la devoluzione da parte dell'azienda, le Dtl dovranno individuare l'ammontare da resti-
tuire all'impresa" ( cfr. pag. 5 circolare n. 28/2014).
Si prospettano, pertanto, quattro ipotesi:
- Qualora l'accordo sindacale preveda la devoluzione della quota di contributo aziendale a favore dei lavoratori e ci sia stata
anticipazione, all'azienda viene erogato tutto il contributo;
- Qualora l'accordo sindacale non preveda la devoluzione della quota di contributo aziendale a favore dei lavoratori e ci sia
stata anticipazione, viene erogata solo la quota del contributo dei lavoratori;
- Qualora l'accordo sindacale preveda la devoluzione della quota di contributo aziendale a favore dei lavoratori e non ci sia
stata anticipazione, ai lavoratori viene erogata solo la loro quota del contributo;
- Qualora l'accordo sindacale non preveda la devoluzione della quota di contributo aziendale a favore dei lavoratori e non ci
sia stata anticipazione, ai lavoratori viene erogata solo la loro quota del contributo.
Diversamente, ove la cessazione dell'attività aziendale si fosse verificata dopo la chiusura del periodo di solidarietà, la
quota aziendale sarà in ogni caso riconosciuta all'azienda, avendo quest'ultima comunque garantito l'occupazione dei lavora-
tori per l'intero periodo concordato nell'accordo sindacale.
Infine, nel caso in cui all'atto del pagamento del contributo non fosse possibile individuare l'azienda beneficiaria o il
soggetto preposto alla gestione della crisi aziendale (es. commissario liquidatore, curatore fallimentare etc.) il procedimento di
concessione dovrà ritenersi necessariamente concluso con l'atto di erogazione della quota spettante ai singoli lavoratori, salva
successiva individuazione del titolare beneficiario.
Per ciò che concerne invece i licenziamenti in corso di solidarietà, a riguardo si ribadiscono i principi e le modalità ope-
rative contenuti nella circolare n. 28/2014 che recita:
"Durante il regime di solidarietà è fatto divieto di mettere in mobilità o licenziare, tranne che per giusta causa, sia i lavoratori in
solidarietà che gli eventuali dipendenti dell'impresa non interessati dal contratto di solidarietà. Qualora ciò avvenga, l'azienda
perderebbe la propria quota di contributo in relazione ai dipendenti licenziati ancorché anticipata agli stessi" (cfr. pag.6 circola-
re n. 28/2014).
In analogia con quanto sopra disposto in caso di cessazione di attività aziendale dopo la chiusura del periodo di soli-
darietà, se i licenziamenti dei lavoratori interessati alla solidarietà sono stati intimati dopo la chiusura del periodo di solidarietà,
la quota aziendale va in ogni caso riconosciuta all'azienda, avendo quest'ultima garantito i livelli occupazionali per l'intero
periodo di riferimento.
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gennaio 2016
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Sindacale / Sicurezza sul lavoro