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lugl io/agosto 2016

di cassa integrazione guadagni), nelle ipotesi sopra descritte, possono chiedere alla struttura Inps competente, l’indennità

di maternità per gli ulteriori giorni eventualmente spettanti secondo le nuove regole. Si ribadisce che l’indennizzo per tali

giorni è possibile solo per i casi di parto fortemente prematuro e potrà avvenire a condizione che la lavoratrice si sia effetti-

vamente astenuta dall’attività lavorativa anche negli ulteriori giorni indennizzabili.

L’istanza per ottenere il ricalcolo dell’indennità, ad integrazione della domanda on line già inviata dalla lavoratrice, va

presentata dalla lavoratrice stessa alla sede Inps competente, oppure inoltrata alla sede tramite Pec (non va utilizzata la

posta elettronica ordinaria) o in modalità cartacea equivalente (raccomandata a/r), richiamando il numero di protocollo della

domanda di maternità on line.

Per quanto riguarda la modalità di presentazione delle domande di indennità di maternità/paternità, durante questo

periodo transitorio, si precisa quanto segue.

Dalla data di pubblicazione della presente circolare, nelle more del completamento degli aggiornamenti relativi alle

applicazioni per l’acquisizione delle domanda per via telematica, le domande di maternità/paternità relative a parti fortemen-

te prematuri (esempio 1) vanno presentate in modalità cartacea, insieme al certificato medico di gravidanza

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]

, alla sede

Inps competente, oppure inoltrate alla Sede stessa tramite raccomandata a/r. Per tali domande è utilizzato il mod. SR01

reperibile sul sito

www.inps.it

, sezione “modulistica”.

In via del tutto eccezionale e provvisoria, sarà cura delle sedi acquisire tali domande cartacee nella procedura

gestionale “Malattia maternità legge 104/92” o “Prestazioni lavoratori parasubordinati”.

Entro il prossimo mese di luglio sarà data comunicazione dell’avvenuto aggiornamento delle applicazioni per l’acqui-

sizione delle domande per via telematica. Successivamente all’aggiornamento dell’applicazione, la domanda di maternità/

paternità, anche per i casi in argomento, dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso i con-

sueti canali (web, contact center multicanale o patronati).

Si precisa che la predetta modalità cartacea non riguarda i parti prematuri che si verificano nei due mesi precedenti

la data presunta del parto (esempio 2); per tali casi, infatti, la modalità di presentazione della domanda è, come di consue-

to, esclusivamente telematica.

Riepilogo istruzioni di presentazione della domanda nei casi di parto fortemente prematuro:

- per le domande on line presentate prima della circolare > istanza per l’eventuale ricalcolo dell’indennità da presentare

alla sede competente o inviare a mezzo Pec o raccomandata a/r;

- dopo la pubblicazione della circolare e fino al rilascio degli aggiornamenti della procedura telematica > domanda carta-

cea (mod. SR01) da presentare, con il certificato medico di gravidanza, alla sede competente o da inviare a mezzo rac-

comandata a/r;

- dopo il rilascio della procedura telematica > domanda da presentare esclusivamente on line.

2. Rinvio e sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero del neonato o del minore adottato/affidato

Il nuovo art. 16-bis del Tu disciplina il rinvio e la sospensione del congedo di maternità prevedendo che “In caso di

ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di

maternità per il periodo di cui all’articolo 16, comma 1, lettere c) e d), e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data

di dimissione del bambino.

Il diritto di cui al comma 1 può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di

attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa”.

Con questa nuova norma il legislatore ha previsto che la madre lavoratrice dipendente o iscritta alla gestione sepa-

rata possa optare per la sospensione del congedo di maternità dopo il parto qualora il neonato sia ricoverato in una struttu-

ra pubblica o privata. Si rammenta che con la sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 4 aprile 2011 era stata già pre-

vista la possibilità di sospendere e rinviare il congedo di maternità in caso di ricovero immediato del neonato nato molto

prematuro.

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Leggi decreti circolari

Sindacale / Sicurezza sul lavoro