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marzo 2016

3.

Sono beneficiari del trattamento di Cigd, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del Di n. 83473/14, tutti i lavoratori aventi un rapporto

di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con le imprese destinatarie del trattamento: operai; impiegati; quadri,

soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato; lavoratori somministrati, quando gli altri lavoratori della stessa

unità operativa siano interessati da ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; lavoranti a domicilio monocom-

messa.

4.

Sono altresì beneficiari del trattamento di Cigd gli apprendisti quando siano gli unici dipendenti, ovvero quando, ai sensi

della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa.

Nell’ambito della cosiddetta “riserva” del 5% delle risorse attribuite alla Regione Lombardia, secondo quanto stabilito

dall’art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e nei limiti di disponibilità che verranno definiti dalla Regione a

seguito del provvedimento di riparto, potranno essere ammessi, quali beneficiari, apprendisti che, ai sensi della normativa

vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli

altri lavoratori della stessa unità operativa, prevedendo la cassa in deroga per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi di durata

massima nel corso dell’anno 2016 e fino al limite dei programmi di cui sopra.

5.

Tutti i lavoratori beneficiari devono possedere, alla data di inizio del periodo di intervento di Cigd, dodici mesi di anzianità

lavorativa presso l’impresa richiedente. Per i lavoratori somministrati si computano i periodi di anzianità, anche non conti-

nuativi, presso la medesima agenzia per il lavoro.

6.

Gli interventi di Cigd possono essere richiesti per una durata massima di mesi 3 nell’intero anno 2016, pari ad un massimo

di giorni 91.

7.

Il calcolo della durata massima complessiva degli interventi di Cigd ammissibili fa riferimento unicamente ai periodi richiesti

ed autorizzati, indipendentemente dalla loro effettiva fruizione.

8.

A partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo quadro le imprese, ad esito della sottoscrizione di nuovi e appo-

siti accordi sindacali (o di esame congiunto in sede pubblica nel caso di mancato accordo), possono inoltrare domande di

Cigd con le modalità previste al successivo punto 17.

9.

Ogni domanda deve essere corredata del rispettivo accordo sindacale (o del verbale di esame congiunto in sede pubblica

nel caso di mancato accordo). Il trattamento previsto nell’accordo sindacale non può superare la durata prevista nella

domanda.

10.

Gli accordi di Cigd sottoscritti in sede sindacale devono recepire come parte integrante il presente accordo quadro e per-

tanto non possono essere sottoscritti in data antecedente alla data di sottoscrizione dell’accordo quadro medesimo.

11.

La decorrenza della sospensione in Cigd definita dall’accordo sindacale non deve essere antecedente alla data di stipula

dell’accordo sindacale stesso.

12.

Resta fermo che, in caso di mancato accordo, purché sia stata conclusa, attraverso l’esame congiunto in sede pubblica

presso l’Arifl, la procedura di consultazione sindacale, l’azienda può procedere alle sospensioni dei lavoratori a partire dalla

data dell’esame congiunto stesso.

13.

Gli accordi sindacali possono essere redatti secondo il format standard di cui all’Allegato 1 del presente accordo quadro

oppure in forma libera, ma comunque contenente, in modo dettagliato ed esauriente, le informazioni e gli impegni indicati

nel format standard.

14.

Nell’accordo sindacale le imprese devono dichiarare di aver fruito degli strumenti ordinari di flessibilità, compreso lo smalti-

mento delle ferie residue, nelle modalità indicate nella citata nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 5425

del 24.11.2014. Devono inoltre dichiarare di non aver adottato decisioni finalizzate alla cessazione parziale o totale dell’atti-

vità.

15.

Negli accordi sindacali e nelle domande deve essere prevista esclusivamente la modalità del pagamento diretto dell’inden-

nità da parte dell’Inps.

16.

Le imprese soggette alla disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro disposta dal Dlgs 148/2015,

se attivi, possono presentare domanda di Cigd a condizione che siano esplicitate le concrete prospettive di ripresa e

secondo i limiti stabiliti nella citata nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 5425 del 24.11.2014.

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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