lugl io/agosto 2016
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
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Leggi decreti circolari
DECRETO interministeriale del 25 marzo 2016.
Erogazione dei premi di risultato e partecipazione agli utili di impresa
con tassazione agevolata.
Si rende noto che in data 25 marzo 2016, è stato adottato il decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di
concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, che - in attuazione dell’art. 1, commi da 182 a 191, della legge 28
dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità per il 2016) - disciplina l’erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di
impresa con tassazione agevolata.
Il decreto sarà pubblicato sul sito web del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
www.lavoro.gov.it(sezione
Documenti e norme - Pubblicità legale).
DECRETO interministeriale del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle
Finanze del 25 marzo 2016.
Erogazione dei premi di risultato e partecipazione agli utili di impresa con tassazione age-
volata.
Visto l’articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che, salva espressa rinuncia
scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle
addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risulta-
to di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innova-
zione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto
forma di partecipazione agli utili di impresa;
Visti i commi da 183 a 186 dello stesso articolo e, in particolare, il comma 186, il quale prevede che le disposizioni di
cui ai commi da 182 a 185 trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito da lavoro dipenden-
te di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 50.000;
Visto il comma 187 dello stesso articolo, il quale prevede che, ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 182 a 191, le
somme e i valori di cui ai commi 182 e 184 devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’ar-
ticolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
Visto il comma 188 dello stesso articolo, il quale demanda a un decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,
di concerto con il ministero dell’economia e delle finanze, la individuazione dei criteri di misurazione degli incrementi di produtti-
vità, redditività, qualità, efficienza e innovazione di cui al comma 182, nonché delle modalità attuative delle previsioni contenute
nei commi da 182 a 191, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all’organizzazione del lavoro di cui al comma
189, nonché le modalità del monitoraggio dei contrati aziendali o territoriali di cui al comma 187 del medesimo articolo;
Visto il comma 189 dello stesso articolo, il quale prevede che il limite di cui al comma 182 è aumentato fino a un
importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro,
con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188;
Visto il comma 190 dello stesso articolo, il quale modifica il comma 2 e introduce il comma 3-bis all’articolo 51 del
Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il comma 191 dello stesso articolo, il quale prevede che le risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 68, ultimo
periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, sono ridotte di 344,7 milioni di euro per l’anno
2016, 325,8 milioni di euro per l’anno 2017, 320,4 milioni di euro per l’anno 2018, 344 milioni di euro per l’anno 2019, 329
milioni di euro per l’anno 2020, 310 milioni di euro per l’anno 2021 e 293 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022;
Visto l’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il quale prevede che per contratti collettivi si intendono i
contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentan-
za sindacale unitaria;
Visto l’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, il quale prevede che i benefici contributivi o fiscali e
le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali
contratti siano depositati in via telematica presso la direzione territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione,
con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati
DECRETA