Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 177 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 177 Next Page
Page Background

maggio 2016

Visto il comma 190 dello stesso articolo, il quale modifica il comma 2 e introduce il comma 3-bis all’articolo 51 del Testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il comma 191 dello stesso articolo, il quale prevede che le risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 68, ultimo perio-

do, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, sono ridotte di 344,7 milioni di euro per l’anno 2016,

325,8 milioni di euro per l’anno 2017, 320,4 milioni di euro per l’anno 2018, 344 milioni di euro per l’anno 2019, 329 milioni di

euro per l’anno 2020, 310 milioni di euro per l’anno 2021 e 293 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022;

Visto l’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il quale prevede che per contratti collettivi si intendono i con-

tratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul

piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentan-

za sindacale unitaria;

Visto l’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, il quale prevede che i benefici contributivi o fiscali e le altre

agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti

siano depositati in via telematica presso la direzione territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le

medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati

decreta

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 1, commi 182, 189 e 190, della legge n. 208 del

2015, il presente decreto disciplina:

a)i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti azienda-

li o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 legano la corresponsione di premi di risultato di

ammontare variabile nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impre-

sa;

b)gli strumenti e le modalità attraverso cui le aziende realizzano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione

del lavoro;

c) le ulteriori modalità attuative delle previsioni contenute nei commi da 182 a 191.

2. Il presente decreto disciplina, altresì, le modalità di monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma

1, lettera a).

3. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 182 a 185, della legge n. 208 del 2015 trovano applicazione per il set-

tore privato e con riferimento ai titolari di redito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di

percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 50.000 al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno all’impo-

sta sostitutiva di cui allo stesso comma 182.

Articolo 2

Premi di risultato e criteri di misurazione

1. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 1, comma 182, della legge n. 208 del 2015, per premi

di risultato si intendono le somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditivi-

tà, qualità, efficienza ed innovazione.

2. I contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli

incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell’aumento della produzione

o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorga-

nizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto

di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obietti-

vo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.

3

Leggi decreti circolari

Sindacale / Sicurezza sul lavoro