Sindacale / Sicurezza sul lavoro
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dicembre 2017
Sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria
dei lavoratori
L’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), con lettera circolare n. 3 del 12 ottobre 2017, fornisce indicazioni relativamente
alle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria.
L’Ispettorato precisa che la sanzione da applicare, in caso di omessa sorveglianza sanitaria, è riconducibile alla viola-
zione degli obblighi previsti dall'articolo 18 del Dlgs n. 81/2008, in particolare:
• art. 18 comma 1 lettera c): nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei
compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di
svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.);
• art 18 comma 1 lettera g): in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria;
• art. 18 comma 1 lettera b): nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato
sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed
in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente il difetto di
vigilanza del datore di lavoro o del dirigente.
L’Ispettorato ricorda, inoltre, che, qualora l’omessa sorveglianza sanitaria sia riscontrata in settori diversi dall’edilizia,
gli ispettori del lavoro devono comunicare la notizia di reato all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 347 del Cpp.
LETTERA CIRCOLARE n. 3 dell’Ispettorato nazionale del lavoro del 12 ottobre 2017.
Indicazioni operative sulle sanzioni
da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
Come è noto, nell’ambito della normativa in materia di salute e sicurezza la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, così
come declinata dall'art. 41 del Dlgs n. 81/2008, diviene un obbligo nel momento in cui la valutazione dei rischi evidenzi la
necessità di sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria.
Tale obbligo non è però esplicitamente individuato da un'unica disposizione normativa ma, almeno nel Titolo I del
Dlgs 81/2008, vi sono almeno tre fattispecie cui ricondurre i comportamenti omissivi dell’obbligo in esame, fattispecie dotate
ognuna di una diversa previsione sanzionatoria.
Tale situazione determina comportamenti diversificati nei vari uffici e pertanto appare necessario fornire indicazioni
univoche al fine di assicurare l’uniformità di comportamento da parte di tutto il personale ispettivo nell’adozione dei provvedi-
menti sanzionatori.
In considerazione di quanto sopra premesso, si ritiene che la sanzione da applicare in caso di omessa sorveglianza
sanitaria sia riconducibile alla violazione dell’obbligo sancito dai seguenti articoli del Dlgs n. 81/2008:
a) art. 18 comma 1 lettera c): nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei
compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell'ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di
svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.);
b) art 18 comma 1 lettera g): in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria;
c) art. 18 comma 1 lettera bb): nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo
stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di ido-
neità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente
il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente.
Si ricorda da ultimo che, come precisato con la circolare n. 33/2009 (alla quale si rinvia per ogni ulteriore chiarimen-
to), l’accertamento delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve avvenire “nel rispetto delle competenze in
tema di vigilanza” in forza dell’art. 13 del Dlgs n. 81/2008. Pertanto, qualora l’omessa sorveglianza sanitaria sia riscontrata in
settori diversi dall’edilizia, gli ispettori del lavoro devono comunicare la notizia di reato all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art.
347 del Cpp.