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gennaio 2017

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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Leggi decreti circolari

Il terzo Addendum prevede la possibilità di accedere ai trattamenti di CIGD anche da parte di:

• datori di lavoro non imprenditori;

• apprendisti che, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in

costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa;

• aziende con un numero di addetti superiore alle 5 unità che siano escluse dalla possibilità di accesso ai trattamenti di

CIGO/CIGS.

Il periodo di cassa integrazione in deroga dovrà avere inizio nell’anno 2016 e potrà protrarsi nell’anno 2017 senza

possibilità di frazionamento e non potrà eccedere un periodo complessivo massimo pari a 182 giorni comprensivo dei

periodi richiesti/autorizzati nell’anno 2016.

TERZO ADDENDUM all’Accordo quadro ammortizzatori sociali sottoscritto il 16 dicembre 2016.

Utilizzo della riserva del 50%

ex art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 modificato dall'art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre

2016, n. 185

Visti:

- L’art. 44, comma 6, del D.lgs. 14 settembre 2015 n.148 che prevede, per l'anno 2015, che le Regioni e le Province autono-

me possano disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui

agli articoli 2 e 3 del D.I. 1° agosto 2014, n.83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite;

- L’art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che, tra l’altro, per l’anno 2016, prevede che le Regioni e le

Province autonome possano disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga

ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto n. 83473/14, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse

attribuite;

- L’Accordo Quadro sui criteri per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia - anno 2016 sottoscritto tra

Regione Lombardia e Parti Sociali lombarde il 12 gennaio 2016;

- Gli Addendum all’Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016 sottoscritti rispettivamente il 27 ottobre e il 21

novembre 2016;

Visti in particolare:

- L’art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 modificato dall'art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 2016, n.

185, il quale stabilisce che le Regioni e le Province autonome possano disporre, nell'anno 2016, l'utilizzo delle risorse ad

esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento delle risorse assegnate, con riferimento ai trattamenti di integrazione

salariale e di mobilità anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali 1° agosto 2014, n. 83473 e che, in alternativa, abbiano facoltà di destinare le risorse di cui sopra ad azioni di politica

attiva del lavoro;

- La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 34 del 4 novembre 2016;

- Le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 5 dicembre 2016 in risposta ai quesiti delle

Regioni;

- La circolare INPS n.217 del 13/12/2016;

Considerato che:

• Il disposto di legge sopra citato prevede che nella determinazione della quota di riserva possano essere utilizzate le risorse

assegnate dallo Stato alla Regione negli anni 2014, 2015 e 2016 con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione;

• La possibilità di ampliare la quota di riserva fino ad un massimo del 50% delle risorse assegnate per i trattamenti di integra-

zione salariale in deroga 2016 è comunque condizionata alla disponibilità effettiva delle risorse finanziarie residue attribuite

alla Regione Lombardia;

• Le risorse finanziarie disponibili – in base alle citate disposizioni ministeriali e alla citata circolare INPS – sono determinate

sulla base delle economie risultanti dalla scheda di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga presente nella Banca

dati percettori INPS, periodicamente aggiornata dall’Istituto;

• Dalla scheda INPS, aggiornata al 11.12.2016 in applicazione delle citate disposizioni ministeriali, si rilevano economie pre-

sumibilmente sufficienti al fine di coprire i trattamenti di CIGD che potranno rendersi necessari nel periodo a cavallo fra il

2016 e il 2017;