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gennaio 2017

In particolare la predetta associazione ha chiesto se, in caso di risoluzione dei rapporti di lavoro del personale addet-

to agli impianti e di quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto, il soggetto gestore uscente sia o meno

tenuto al versamento del contributo di licenziamento ex art. 2, co. 31, legge n. 92/2012.

Al riguardo, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha osservato come l’art. 2 del Di 21 aprile 2011 garantisca

una concreta tutela occupazionale attraverso il passaggio diretto ed immediato del personale interessato dal gestore uscente

a quello subentrante, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e salvo espressa rinuncia degli interessati.

In tale fattispecie – secondo il predetto dicastero – verificandosi un passaggio diretto ed immediato di personale alle

dipendenze del gestore subentrante, viene meno il presupposto fondamentale per il riconoscimento dell’Aspi (oggi Naspi) –

cioè lo stato di disoccupazione involontaria - con conseguente esclusione dall’obbligo di versamento del cosiddetto contribu-

to di licenziamento. Infatti l’art. 2, co. 31, fa sorgere in capo al datore di lavoro l’obbligo di corrispondere il predetto contributo

di licenziamento “nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemen-

te dal requisito contributivo, darebbero diritto all’Aspi”.

Le suddette causali vanno identificate negli eventi di disoccupazione involontaria, tenuto conto che l’Aspi (oggi Naspi)

viene riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (cfr. art. 19, Dlgs n. 150/2015).

Per le ragioni sopra richiamate, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si è espresso nel senso che la risolu-

zione dei rapporti di lavoro disciplinata dall’art. 2 Di 21 aprile 2011, non determinano in capo al gestore uscente l’obbligo di

versamento del contributo ex art. 2, co. 31, legge n. 92/2012 (v. interpello Dgai Mlps 12/2015).

Per il recupero del contributo in argomento, eventualmente versato dai datori di lavoro, pur in relazione a risoluzioni

di rapporti di lavoro ai sensi del ripetuto art. 2, DI 21 aprile 2011, si rimanda al punto 3.1

3. Istruzioni operative. Compilazione flusso Uniemens

Ai fini della corretta gestione delle fattispecie di esonero dall’obbligo di versamento del contributo per le interruzione

di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ex art. 2, co. 34, legge n. 92/2012, di cui al punto 1, anche per l’anno 2016, i

datori di lavoro interessati valorizzeranno in <DenunciaIndividuale>, l’elemento <Cessazione>, indicando in

<GiornoCessazione> il giorno dell’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, e nell’elemento <TipoCessazione> i codici

cessazione, già in uso, “1M” ovvero “1N”.

Relativamente alla fattispecie di cui al punto 2, i datori di lavoro che abbiano risolto i rapporti di lavoro ai sensi dell’art.

2 del Di 21.4.2011, valorizzeranno in <DenunciaIndividuale>, l’elemento <Cessazione>, indicando in <GiornoCessazione> il

giorno dell’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, e nell’elemento <TipoCessazione> il codice cessazione di nuova isti-

tuzione “1P” avente il significato di “licenziamento per cambio gestore ex art. 2, Di 21.4.2011”.

I datori di lavoro, che procederanno all’assunzione ex art. 2 Di 21.4.2011, valorizzeranno in <DenunciaIndividuale>,

l’elemento <Assunzione>, indicando in <GiornoAssunzione> il giorno dell’avvenuto inizio del rapporto di lavoro, e nell’ele-

mento <TipoAssunzione> il codice assunzione di nuova istituzione “1P” avente il significato di “assunzione per cambio gesto-

re ex art. 2, Di 21.4.2011”.

3.1. Modalità di recupero del contributo eventualmente pagato

Per il recupero del contributo eventualmente pagato nel periodo dal 1° gennaio 2016 alla data di pubblicazione del

presente messaggio, i datori di lavoro utilizzeranno la procedura delle regolarizzazioni Uniemens. Analoga procedura di

regolarizzazione Uniemens, dovrà essere utilizzata dai datori di lavoro per il recupero del contributo di licenziamento even-

tualmente già versato, ma non dovuto in relazione alle risoluzioni di rapporti di lavoro ai sensi dell’art. 2 Di 21.4.2011.

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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