ot tobre 2017
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Leggi decreti circolari
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
Il pagamento dei compensi al prestatore avviene:
1. tramite accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato al momento della registrazione;
2. in assenza di indicazioni sul conto corrente bancario, tramite bonifico bancario domiciliato con spese a carico del prestatore
e con valuta entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento delle prestazioni lavorative. Le spese di incasso (allo
stato, pari complessivamente a € 2,60) sono a carico del prestatore e vengono detratte dall’Inps dall’importo del compenso
da erogare. Poste italiane trasmette al prestatore una comunicazione con la quale si rappresenta la disponibilità delle
somme entro il 15 del mese riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di documento di identità e della
medesima comunicazione. Si raccomanda al prestatore di indicare esattamente in fase di registrazione anagrafica il proprio
domicilio se diverso dalla residenza, per consentire il recapito della comunicazione della disponibilità del bonifico domiciliato.
9. Profili sanzionatori e regolarizzazioni
Le disposizioni normative prevedono che, nel caso in cui vengano superati i limiti complessivi di cui al comma 1, lette-
ra c), - importo di € 2.500,00 per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore – o,
comunque, il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma
in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al
rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata indi-
viduata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all’Inps delle prestazioni da effettuarsi ovvero di uno dei
divieti di cui al comma 14 dell’art. 54
bis
, del Dl n. 50/2017, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di
una somma da € 500,00 a euro € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.
Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Tale disposizione non si applica se utilizzatore è una pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decre-
to legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10. Il bonus
baby sitting
e la gestione dell’utilizzo dei buoni lavoro accessorio
Come reso noto con messaggio n. 1657 del 14 aprile 2017, l’Istituto continuerà a emettere i voucher
baby sitting
di cui
all’art. 4, comma 24, lettera b) della legge 92/2012, fino al 31/12 del corrente anno mediante le modalità previste dal decreto
legislativo n. 81 del 15 giugno 2015.
Dal mese di gennaio 2018 il contributo bonus
baby sitting
sarà erogato secondo le modalità previste per il “Libretto
famiglia”, sulla base delle istruzioni che saranno appositamente emanate.
Come reso noto dall’Istituto con messaggi n. 1652 del 14 aprile 2017 e n. 1266 del 21 marzo 2017, resta ferma l’utiliz-
zabilità, entro il 31/12/2017, dei buoni di lavoro accessorio di cui al Dlgs n. 81/2015 già richiesti alla data di entrata in vigore
del decreto legge n. 25 del 2017. Per gli stessi si continueranno ad utilizzare le procedure informatiche del lavoro accessorio.
Collaborazione Confcommercio Milano e Fondo Famiglia Lavoro
per la promozione di tirocini di disoccupati nelle aziende
Unione Confcommercio Milano ha aderito alla proposta di collaborazione del Fondo Famiglia Lavoro che da tempo
sostiene, attraverso la Caritas Ambrosiana, sul territorio della Diocesi di Milano molte famiglie in difficoltà economica a causa
del protrarsi di situazioni di disoccupazione.