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ot tobre 2017

Alle pubbliche amministrazioni non si applica il divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale previsto per i

datori di lavoro con più di cinque dipendenti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

6.5. Il regime per l’agricoltura

Per le imprese del settore agricolo, fatto salvo il limite di non più di cinque dipendenti, il comma 14, lettera b), prevede

la possibilità di ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appar-

tenenti alle seguenti categorie:

a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsi-

asi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;

c) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (Rei o Sia, che costituisce la prestazione di sostegno

all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal Rei), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

L’Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al

reddito, laddove prevista, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

I suddetti lavoratori non devono risultare iscritti in uno degli elenchi anagrafici comunali degli operai a tempo determi-

nato - Otd di più recente pubblicazione.

Nel settore agricolo il compenso minimo orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura

subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul

piano nazionale. In particolare, sono previsti tre importi orari differenti, a seconda dell’area di appartenenza del lavoratore. Più

precisamente, la misura della retribuzione oraria minima stabilita dal Ccnl stipulato dalla organizzazioni sindacali maggiormen-

te rappresentative a livello nazionale (Ccnl per gli operai agricoli e florovivaisti) è la seguente:

- area 1: € 7,57;

- area 2: € 6,94;

- area 3: € 6,52.

L’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro

ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura

del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della misura minima di retribuzione

oraria sopra indicata.

Sempre allo scopo di semplificare gli adempimenti informativi del contratto di prestazione occasionale, salvaguardando

l’esigenza di disporre delle informazioni afferenti l’attività lavorativa prima del suo svolgimento, il legislatore ha inteso integrare

nell’ambito di un’unica comunicazione gli obblighi di informazione preventiva e di rendicontazione della prestazione lavorativa.

A tal fine, almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite

la piattaforma informatica Inps o avvalendosi dei servizi di

contact center

messi a disposizione dall’Inps, è tenuto a fornire le

seguenti informazioni:

- i dati identificativi del prestatore;

- la misura del compenso pattuita;

- il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;

- la durata della prestazione lavorativa collocata entro un periodo massimo di tre giorni consecutivi;

- altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura Inps, che pre-

vede l’indicazione, da parte dell’utilizzatore, dell’arco temporale di svolgimento della prestazione, che va da uno a tre giorni

consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione.

Trattandosi di comunicazione da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa, laddove, per evenienza

di carattere straordinario (per es., indisponibilità sopravvenuta del prestatore, condizioni climatiche non idonee allo svolgi-

mento della prestazione lavorativa), la prestazione medesima non dovesse essere resa, l’utilizzatore effettua, sempre avva-

lendosi della procedura telematica Inps, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del

terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione

(non superiore a tre giorni consecutivi).

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Leggi decreti circolari

Sindacale / Sicurezza sul lavoro