ot tobre 2017
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
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Leggi decreti circolari
La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura Inps, con l’in-
dicazione giornaliera delle prestazioni.
Nel caso in cui il prestatore, all’atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, rientri in una delle categorie previste
dall’art. 54bis, comma 8, del Dl n. 50/2017 - titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità; studente regolarmente iscritto a un
ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università, con meno di
venticinque anni di età; persona disoccupata, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; percet-
tore di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (Rei o Sia che costituisce la prestazione di sostegno all’inclu-
sione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal Rei), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito – l’utiliz-
zatore, nell’ambito della predetta comunicazione, ne fornisce apposita dichiarazione.
Trattandosi di comunicazione da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa, laddove, per evenienza di
carattere straordinario (per es., indisponibilità sopravvenuta del prestatore), la prestazione medesima non dovesse essere
resa, l’utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura telematica Inps, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché
ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della presta-
zione. Si sottolinea che detto termine si riferisce alla data di svolgimento della prestazione lavorativa giornaliera.
Una volta decorso il terzo giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento della prestazione, l’Inps procede per-
tanto ad integrare il compenso pattuito dalle parti nell’ambito del primo prospetto paga da formare, nonché a valorizzare la
posizione assicurativa del lavoratore ai fini Ivs e Inail, trattenendo altresì le somme destinate al finanziamento degli oneri
gestionali.
Allo scopo di favorire l’approntamento di ogni forma di tutela nei confronti del lavoratore, la piattaforma telematica Inps
supporta:
a) l’invio al prestatore, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di
short message service
(sms) e MyInps, della
dichiarazione trasmessa dall’utilizzatore preventivamente allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l’indicazione dei
termini generali della medesima;
b) l’invio al prestatore, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di
short message service
(sms) e MyInps, della even-
tuale comunicazione di revoca della dichiarazione trasmessa dall’utilizzatore in caso di mancato svolgimento della presta-
zione lavorativa. In tal caso, qualora la comunicazione di revoca sia stata resa a fronte di una prestazione lavorativa effetti-
vamente svolta, il lavoratore, sempre entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazio-
ne, il prestatore, avvalendosi della procedura telematica Inps, può comunicare l’avvenuto svolgimento della prestazione,
con il conseguente diritto all’accredito del compenso ed alla valorizzazione della posizione assicurativa;
c) la conferma, da parte del prestatore o dell’utilizzatore, dell’avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, che potrà
essere effettuata al termine della prestazione giornaliera medesima attraverso le funzionalità della procedura telematica
Inps. Una volta comunicato l’avvenuto svolgimento della prestazione, la procedura non consente all’utilizzatore la trasmis-
sione di revoca riferita alla stessa prestazione lavorativa. La conferma dell’avvenuto svolgimento sarà disponibile finché la
prestazione diventa irrevocabile (entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione).
Trascorso tale termine la conferma non è più disponibile.
Si evidenzia che l’Istituto, anche in raccordo con l’Ispettorato nazionale del lavoro, porrà in essere controlli automatici
sulle revoche delle comunicazioni di prestazioni inserite in procedura, sulla base di indicatori di rischio calcolati in funzione
della frequenza di ricorso alla revoca della dichiarazione da parte dell’utilizzatore. A fronte di una prestazione di lavoro che
risulti effettivamente svolta, l’avvenuta revoca della dichiarazione preventiva da parte dell’utilizzatore determina l’applicazione
delle sanzioni in materia di lavoro nero.
6.4. Il regime per le pubbliche amministrazioni
Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare
ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimen-
to delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20, dell’art. 54bis, del Dlgs n. 50/2017 (cfr. par.
9), del citato articolo 54bis, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
a) nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossi-
codipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
d) per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.