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ot tobre 2017

Ai fini della individuazione del costo complessivo sostenuto dall’utilizzatore, gli importi relativi ai predetti oneri contributi-

vi e di gestione si sommano alla misura del compenso.

6.2. Limiti all’utilizzo

Il ricorso al contratto di prestazione occasionale è delimitato da ulteriori limiti rispetto a quelli generali già descritti al

paragrafo 2.

In particolare, non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle

proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Al riguardo, allo scopo di semplificare gli adem-

pimenti da parte degli utilizzatori e di favorire lo svolgimento delle attività di controllo preventivo automatizzato da parte dell’I-

stituto, il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è

il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. Ad

esempio, se la prestazione verrà resa il giorno 23 luglio 2017, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale

dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016 (ottavo mese precedente) ad aprile 2017 (terzo mese pre-

cedente).

Ai fini del predetto calcolo del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, si applicano le regole dettate per la valoriz-

zazione dell’elemento <ForzaAziendale> nella dichiarazione contributiva UniEmens, limitate ai lavoratori subordinati a tempo

indeterminato, nel cui novero rientrano anche gli apprendisti a tempo indeterminato.

In particolare, ai fini del computo di cui si tratta, devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a

domicilio, dirigenti, ecc.). I lavoratori part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzio-

ne all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall’articolo 9 del Dlgs n.

81/2015. I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre, secondo le

modalità disciplinate dall’articolo 18 del citato Dlgs n. 81/2015.

Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di

sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori

al semestre di riferimento.

Nella prima fase di avvio dell’operatività delle prestazioni di lavoro occasionale, il requisito dimensionale stabilito dalla

legge (non oltre cinque dipendenti a tempo indeterminato) sarà autocertificato dall’utilizzatore attraverso la piattaforma telema-

tica.

È, altresì, vietato ricorrere al contratto di prestazioni occasionali:

a) da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di

materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere (Ccs = 1.13.01, 1.13.02, 1.13.03, 1.13.04,

1.13.05, 4.13.01, 4.13.02, 4.13.03, 4.13,04, 4.13.05,

1.02.xx, 1.11.xx

,

4.02.xx, 4.11.xx

);

b) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;

c) in agricoltura, salvo quanto previsto al paragrafo 6.5.

6.3. Comunicazioni relative al contratto di prestazione occasionale

Allo scopo di semplificare gli adempimenti informativi del contratto di prestazione occasionale, salvaguardando l’esi-

genza di disporre delle informazioni afferenti l’attività lavorativa prima del suo svolgimento, il legislatore ha inteso integrare

nell’ambito di un’unica comunicazione gli obblighi di informazione preventiva e di rendicontazione della prestazione lavorativa.

A tal fine, almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite

la piattaforma informatica Inps o avvalendosi dei servizi di

contact center

messi a disposizione dall’Inps, è tenuto a fornire le

seguenti informazioni:

- i dati identificativi del prestatore;

- la misura del compenso pattuita;

- il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;

- la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;

- il settore di impiego del prestatore;

- altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

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Leggi decreti circolari

Sindacale / Sicurezza sul lavoro