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ot tobre 2017

pensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora. Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso:

- € 8,00 per il compenso a favore del prestatore;

- € 1,65 per la contribuzione Ivs alla Gestione separata Inps;

- € 0,25 per il premio assicurativo Inail;

- € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al

prestatore.

5.2. Comunicazioni dell’utilizzatore del Libretto famiglia

Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgi-

mento della prestazione stessa, l’utilizzatore tramite la piattaforma telematica Inps o avvalendosi dei servizi di contact center

messi a disposizione dall’Inps è tenuto a comunicare: i dati identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazio-

ne; il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione; la durata della prestazione; l’ambito di svolgimento della pre-

stazione; altre informazioni per la gestione del rapporto.

La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura Inps, con l’in-

dicazione giornaliera delle prestazioni.

Nel caso in cui il prestatore, all’atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, rientri in una delle categorie previste

dall’art. 54-bis, comma 8, del Dl n. 50/2017 - titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità; studente regolarmente iscritto a un

ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università, con meno di

venticinque anni di età; persona disoccupata, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; percet-

tore di reddito di inclusione (Rei o Sia, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata

ad essere sostituita dal Rei) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito – l’utilizzatore, nell’ambito della predetta comu-

nicazione, ne fornisce apposita dichiarazione.

Allo scopo di favorire la trasparenza dei processi di informazione che afferiscono allo svolgimento della prestazione di

lavoro occasione, contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceve notifica,

attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (Sms) e MyInps, dell’avvenuta comunicazione

della prestazione lavorativa, da parte dell’utilizzatore, e dei relativi termini di svolgimento.

6. Contratto di prestazione occasionale

6.1. Regime generale

Il contratto di prestazione occasionale (Cpo) è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità

semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.

Possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale (Cpo), nel rispetto dei limiti economici di cui al comma 1

dell’articolo 54bis citato (cfr. par. 2) e degli ulteriori vincoli di seguito evidenziati, professionisti, lavoratori autonomi, imprendito-

ri, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo n. 165 del 2001, con specifiche regolamentazioni valide per la pubblica amministrazione e per le imprese

del settore agricolo.

La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in € 9,00 per

ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fis-

sata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorati-

va giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché

nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria, stabilita dalla legge in € 9,00.

Al compenso spettante al prestatore, si applicano i seguenti oneri a carico dell’utilizzatore:

- contribuzione Ivs alla Gestione separata Inps, nella misura del 33,0%;

- premio assicurativo Inail, nella misura del 3,5%.

In relazione al compenso minimo orario di € 9,00, la misura dei predetti oneri è pari a € 2,97 (Inps Ivs), € 0,32 (Inail).

Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occa-

sionale e dell’erogazione del compenso al prestatore nella misura dell’1,0%.

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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