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marzo 2017

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Leggi decreti circolari

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

2. Settore del trasporto su strada

Per espressa previsione normativa (art. 1, comma 4), nel settore del trasporto su strada le disposizioni di cui al Dlgs n.

136 trovano applicazione anche alle ipotesi di cabotaggio di cui al Capo III del regolamento (Ce) n. 1072/2009 e al Capo V del

regolamento (Ce) n. 1073/2009.

Il legislatore nazionale, senza incidere in alcun modo sul campo di applicazione della precedente normativa (art. 1 Dlgs

n. 72/2000 di recepimento della direttiva 96/71/Ce), ha inteso esclusivamente esplicitare quanto previsto dai regolamenti comu-

nitari concernenti rispettivamente “l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada” e “l’accesso al mercato

internazionale dei servizi di trasporto (di passeggeri) effettuati con autobus”.

Nello specifico, si fa riferimento al considerando 17 del reg. n. 1072, in base al quale “le disposizioni della direttiva

96/71/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito della pre-

stazione di servizi, si applicano alle imprese di trasporto che effettuano trasporti di cabotaggio”, nonché al considerando 11 del

reg. n. 1073, che recita “le disposizioni della direttiva 96/71/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996,

relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito della prestazione di servizi si applicano alle imprese di trasporto che effettuano tra-

sporti di cabotaggio”.

Per quanto concerne il cabotaggio stradale di merci, si precisa che il Capo III del regolamento n. 1072/2009 definisce le

condizioni e i limiti entro i quali un vettore stabilito in un paese membro dell’Unione europea può svolgere – a titolo solo tempo-

raneo – attività di cabotaggio, ossia di autotrasporto di merci su strada per conto terzi all’interno di un altro paese membro

(cosiddetto stato ospitante), circoscrivendo la durata complessiva ad un arco temporale di sette giorni e fissando in tre il numero

massimo di operazioni consentite in tale periodo (cfr. artt. da 8 a 10 regolamento e circolare ministero dell’Interno e del ministe-

ro delle Infrastrutture e Trasporti del 15 gennaio 2015).

In concreto, il cabotaggio segue sempre una tratta di trasporto internazionale ed è ammesso, nel caso di ingresso in

Italia con veicolo carico, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a. solo dopo che il vettore ha consegnato integralmente le merci entrate in Italia per il tramite del citato trasporto internazionale;

b. l’ultimo scarico delle merci in regime di cabotaggio prima di lasciare il territorio nazionale deve essere effettuato entro sette

giorni dallo scarico integrale di cui al punto a).

Nel caso di ingresso in Italia con veicolo vuoto, a seguito di un trasporto internazionale che coinvolge almeno due stati

membri diversi dall’Italia, vanno rispettate, invece, le seguenti condizioni:

a. il trasportatore può effettuare in Italia una sola operazione di cabotaggio, entro tre giorni dall’ingresso del veicolo vuoto nel

nostro territorio;

b. tale operazione di cabotaggio, inoltre, deve essere effettuata nel rispetto dell’ulteriore termine complessivo di sette giorni

dallo scarico totale delle merci eseguito in altro stato membro nell’ambito del citato trasporto internazionale.

In ordine al cabotaggio stradale di persone occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al regolamento (Ce) n.

1073/2009, ed in particolare del Capo V che disciplina le operazioni di cabotaggio, nonché alle circolari interpretative emanate

al riguardo dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ad ogni modo, va puntualizzato che laddove sia accertato che il vettore operi in violazione della regolamentazione

comunitaria relativa al cabotaggio di merci o di persone, cosiddetto cabotaggio irregolare (ad es. effettuando più di tre viaggi nel

paese di destinazione nell’arco di un periodo di 7 giorni), trova comunque applicazione, con riferimento ai lavoratori interessati, il

nuovo decreto in materia di distacco transnazionale.

Ciò chiarito, si precisa che per il settore del trasporto su strada, di merci o di passeggeri, il decreto n. 136 trova applica-

zione nelle seguenti ipotesi:

a. somministrazione transnazionale di autisti da parte di agenzie di lavoro temporaneo di altro stato membro presso una azien-

da utilizzatrice italiana, ex art. 1, comma 2, Dlgs n. 136/2016;

b. impiego di lavoratori per l’effettuazione di operazioni di cabotaggio ai sensi del Capo III del regolamento (Ce) n. 1072/2009 e

del Capo V del regolamento (Ce) n. 1073/2009, consistenti in una tratta di trasporto internazionale e seguite dall’uscita del

mezzo dall’Italia, ex art. 1, comma 4, Dlgs n. 136.

Nell’ambito del settore trasporto va evidenziato che i servizi di trasporto internazionale su strada che comportano il mero

transito su territorio italiano, ovvero il semplice attraversamento che non dia luogo ad attività di carico/scarico merci o imbarco/

sbarco passeggeri, non configurano la fattispecie di distacco transnazionale e, conseguentemente, non comportano l’applica-

zione del decreto n. 136/2016 e dei relativi obblighi; ciò in ragione della circostanza che in tali ipotesi manca il presupposto della

prestazione transnazionale di servizi in favore di un destinatario operante in territorio italiano.