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marzo 2017

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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Leggi decreti circolari

Con riferimento alle altre ipotesi di trasporto internazionale la cui origine o destinazione sia l’Italia, va osservato che la

peculiarità delle prestazioni svolte dai lavoratori mobili che spesso, nell’ambito di uno stesso trasporto internazionale, si trovano

ad operare sul territorio di diversi Stati membri anche solo per periodi molto brevi e tali da non giustificare l’imposizione di oneri

atti a limitare il principio di libera prestazione di servizi, impone una valutazione particolarmente prudente delle possibili fattispe-

cie rientranti nel campo di applicazione della normativa in analisi.

Pertanto, nelle more di un chiarimento a livello europeo in merito alla definizione di criteri univoci e condivisi di individua-

zione delle fattispecie di trasporto internazionale escluse dal campo di applicazione della direttiva distacco e sino alla predispo-

sizione di diverse istruzioni operative al riguardo, non si ritiene esigibile l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 10 in tutte le

ipotesi di trasporto la cui origine o destinazione sia l’Italia che non costituiscano operazioni di cabotaggio o non comportino

somministrazione transnazionale di manodopera.

3. Autenticità del distacco ed elementi oggetto di verifica (art. 3)

Allo scopo di agevolare l’individuazione di situazioni di possibile frode, abuso ed elusione, l’art. 3 del decreto n.

136/2016 declina gli elementi fattuali che connotano le diverse forme di distacco transnazionale, individuando altresì quali siano

le principali conseguenze sanzionatorie nel caso in cui gli organi di vigilanza accertino fattispecie di distacco non autentico,

ossia quelle ipotesi in cui il distacco posto in essere risulti solo apparente in quanto finalizzato all’aggiramento delle leggi nazio-

nali in materia di condizioni di lavoro e sicurezza sociale, sostanziandosi in un utilizzo elusivo dell’istituto e in una compromissio-

ne della leale concorrenza tra le imprese del mercato unico.

In particolare la disposizione citata, sulla falsariga dell’art. 4 della direttiva 2014/67/Ue, individua in modo non tassativo

quali siano gli elementi che gli organi di vigilanza sono tenuti ad esaminare ai fini dell’accertamento in ordine all’autenticità del

distacco, sia con riferimento all’impresa distaccante che con riguardo al lavoratore distaccato, elementi che non vanno conside-

rati isolatamente ma che devono essere oggetto di una valutazione complessiva.

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, per accertare se nel caso concreto l’impresa distaccante svolga attività diverse da quelle di

mera gestione o amministrazione del personale, e dunque non si tratti né di aziende fittizie (c.d. società di comodo o letter box

companies), né di aziende che sebbene operative sul mercato si limitino alla mera fornitura non autorizzata di lavoratori, gli

organi di vigilanza sono chiamati a verificare i seguenti elementi:

a) il luogo in cui l’impresa ha la propria sede legale e amministrativa, i propri uffici, reparti o unità produttive;

b) il luogo in cui l’impresa è registrata alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, ove sia richiesto in ragio-

ne dell’attività svolta, ad un albo professionale;

c) il luogo in cui i lavoratori sono assunti e quello da cui sono distaccati;

d) la disciplina applicabile ai contratti conclusi dall’impresa distaccante con i suoi clienti e con i suoi lavoratori;

e) il luogo in cui l’impresa esercita la propria attività economica principale e in cui risulta occupato il suo personale amministra-

tivo;

f) il numero dei contratti eseguiti o l’ammontare del fatturato realizzato dall’impresa nello stato membro di stabilimento, tenendo

conto della specificità delle piccole e medie imprese e di quelle di nuova costituzione;

g) ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva.

Il comma 3 del citato art. 3 contempla anche un elenco di elementi utili per accertare se il lavoratore sia effettivamente

distaccato, elementi che dovranno essere oggetto di una valutazione complessiva e congiunta rispetto a quelli sopra indicati:

a) il contenuto, la natura e le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e la retribuzione del lavoratore;

b) la circostanza che il lavoratore eserciti abitualmente, ai sensi del regolamento (Ce) n. 593/2008 (Roma I), la propria attività

nello stato membro da cui è stato distaccato;

c) la temporaneità dell’attività lavorativa svolta in Italia;

d) la data di inizio del distacco;

e) la circostanza che il lavoratore sia tornato o si preveda che torni a prestare la sua attività nello stato membro da cui è stato

distaccato;

f) la circostanza che il datore di lavoro che distacca il lavoratore provveda alle spese di viaggio, vitto o alloggio e le modalità di

pagamento o rimborso;

g) eventuali periodi precedenti in cui la medesima attività è stata svolta dallo stesso o da un altro lavoratore distaccato;