Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 146 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 146 Next Page
Page Background

ot tobre 2017

Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in

corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Analogo divieto opera nel caso in cui l’u-

tilizzatore abbia avuto con il prestatore, entro i sei mesi precedenti la prevista prestazione di lavoro occasionale, un rapporto di

lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (art. 54bis, comma 5).

Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e

9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (art. 54bis, comma 3).

L’erogazione del compenso al lavoratore avviene, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della

prestazione, a cura dell’Istituto. In particolare, l’Istituto provvede a conteggiare tutti i compensi relativi a prestazioni di lavoro

occasione (Lf e Cpo) rese nell’ambito del mese e ad erogarli, nel loro importo totale, entro il giorno 15 del mese successivo a

quello di svolgimento della prestazione, attraverso accredito delle somme sul conto corrente bancario fornito dal prestatore

all’atto della registrazione o a seguito di successive variazioni dei dati anagrafici ovvero, in mancanza dell’indicazione dei dati

bancari, attraverso bonifico bancario domiciliato che può essere riscosso presso uno degli uffici territoriali della rete di Poste

italiane spa.

La gestione delle prestazioni occasionali, ivi inclusa l’erogazione del compenso ai prestatori, è supportata da un’appo-

sita piattaforma telematica predisposta dall’Inps, fruibile attraverso l’accesso al sito internet dell’Istituto -

www.inps.it

- al

seguente servizio: Prestazioni occasionali.

Gli adempimenti di registrazione, da parte degli utilizzatori e dei prestatori (v. par. 4), nonché di comunicazione dei dati

relativi alla prestazione lavorativa (v. par. 5.2 e 6.3) possono essere svolti:

- direttamente dall’utilizzatore/prestatore, attraverso l’accesso alla citata piattaforma telematica con l’utilizzo delle proprie cre-

denziali personali (Pin Inps, credenziali Spid – Sistema pubblico di identità digitale, Cns - Carta nazionale dei servizi);

- avvalendosi dei servizi di contact center Inps, che gestiranno, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento

delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso, è preli-

minarmente necessario che l’utente risulti in possesso delle credenziali personali (Pin Inps, credenziali Spid – Sistema pub-

blico di identità digitale, Cns - Carta nazionale dei servizi).

Le operazioni di registrazione e di svolgimento degli adempimenti informativi possono essere altresì svolte:

1. dagli intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12;

2. dagli enti di patronato di cui alla 30 marzo 2001, n. 152, esclusivamente per i seguenti servizi:

- registrazione del prestatore;

- tutti gli adempimenti relativi all’utilizzo del Libretto Famiglia da parte dell’utilizzatore e del prestatore.

Gli sviluppi della piattaforma informatica preordinati a consentire l’operatività di intermediari e patronati saranno resi

disponibili entro il mese di luglio 2017.

3. Le assicurazioni sociali obbligatorie

Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di

cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Gli oneri relativi all’assicurazione per l’invalidità vecchiaia e superstiti (Ivs) e all’assicurazione contro gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali sono interamente a carico dell’utilizzatore e sono stabiliti nelle misure di seguito indicate, con

riguardo al Libretto famiglia (par. 5.1) e al contratto di prestazione occasionale (par. 6.1).

L'Istituto provvede all'accreditamento alla Gestione separata dei contributi previdenziali sulla posizione assicurativa del

prestatore contestualmente all’erogazione del compenso nei confronti del prestatore medesimo.

Il trasferimento all'Inail dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei

dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionali del periodo rendicontato, avverrà due volte l’anno sulla base di modalità con-

cordate fra l’Inps e l’Inail.

4. Preventiva registrazione sul sito Inps di utilizzatori e prestatori.

Ai fini dell’accesso alle prestazioni del Lf e del Cpo, prestatori e utilizzatori devono, utilizzando l’apposita piattaforma

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

4

Leggi decreti circolari