ot tobre 2017
1. Quadro normativo
L’articolo 54bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 96 del 21 giu-
gno 2017 (Gu n. 144 del 23 giugno 2017) ha disciplinato compiutamente le prestazioni di lavoro occasionali.
La disposizione normativa consente la possibilità per i datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei
limiti previsti dalla norma, secondo due distinte modalità di utilizzo: il Libretto famiglia (di seguito, anche “Lf”) e il contratto di
prestazione occasionale (di seguito, anche “Cpo”). Dette tipologie di contratto di lavoro, ognuna delle quali si riferisce a diver-
se categorie di datori di lavoro, presenta profili di specificità in relazione all’oggetto della prestazione, alla misura minima dei
compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria, nonché alle modalità di assolvimento degli adempimenti
informativi verso l’Istituto.
2. Le prestazioni di lavoro occasionali
Sulla base delle previsioni del comma 1, dell’art. 54bis, del citato Dl n. 50/2017, per prestazioni di lavoro occasionali si
intendono le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla
norma – Libretto famiglia e contratto di prestazione occasionale – e dei seguenti limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di
svolgimento della prestazione lavorativa:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore
a 5.000 euro - art. 54bis, comma 1, lett. a);
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a
5.000 euro - art. 54bis, comma 1, lett. b);
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo
non superiore a 2.500 euro - art. 54bis, comma 1, lett. c).
Detti importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di
gestione.
Ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori –
lettera b) – la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di pre-
statori:
a)
titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b)
giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsi-
asi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
c)
persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d)
percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (Rei o Sia, che costituisce la prestazione di sostegno
all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal Rei), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Pertanto, i limiti di compenso complessivo, di cui alle lettere a) e c) del comma 1, riferiti a ciascun singolo prestatore,
sono sempre da considerare nel loro valore nominale. Diversamente, un singolo utilizzatore, ai fini del rispetto del limite eco-
nomico di cui alla lettera b) del comma 1, potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori
appartenenti alle categorie sopra indicate.
Nel caso di prestatori percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (Rei o Sia, che costituisce
la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal Rei), e di altre prestazioni di
sostegno del reddito, comprese le prestazioni erogate dai fondi di solidarietà, l’Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione
figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, laddove prevista, gli accrediti contributivi deri-
vanti dalle prestazioni occasionali rese dal prestatore.
Sulla base delle disposizioni recate dal comma 4, dell’art. 54bis, del decreto legge in oggetto, i compensi percepiti dal
prestatore non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per
il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Gli stessi sono esenti da tassazione ai fini dell’imposta sul reddito delle perso-
ne fisiche.
È, inoltre, previsto, al comma 20, dell’art. 54bis, un limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile. Per
il settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo dei compensi di € 2.500,00 (per ciascun
utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori) e la retribuzione individuata ai sensi del comma 16 del citato art. 54bis
(vedi paragrafo 6.5).
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