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Rischi specifici nelle aziende dei servizi
Viene definita “
interferenza
” qualunque so-
vrapposizione di attività lavorativa tra sogget-
ti che rispondono a datori di lavoro diversi in
uno stesso ambiente; rientrano quindi nella
categoria dei rischi interferenziali:
- rischi derivanti dalla sovrapposizione di più
attività svolte da operatori di appaltatori di-
versi;
- rischi immessi nel luogo di lavoro del com-
mittente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
- rischi esistenti nell’area di lavoro comune,
ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività
propria dell’appaltatore;
- rischi derivanti da modalità di esecuzio-
ne particolari, richieste esplicitamente dal
committente.
Secondo le disposizioni riportate nel Testo
Unico, ricade sul datore di lavoro commit-
tente l’obbligo di elaborare un documento
unico di valutazione relativo ai rischi deri-
vanti dall’interferenza delle lavorazioni. Per
tutti gli altri rischi, non riferibili alle interfe-
renze, resta immutato l’obbligo per ciascun
datore di lavoro di elaborare il proprio docu-
mento di valutazione dei rischi. La redazio-
ne di tale documento è onere dell’azienda
committente, la quale è tenuta a contattare
il proprio fornitore che deve prender visione
dei rischi riportati sul DUVRI prima di inizia-
re l’attività, e deve riconsegnarlo al commit-
tente vistato per accettazione. La mancanza
del DUVRI rende nullo il contratto.